Sono molteplici le soluzioni esistenti che permettono di acquistare o ristrutturare casa a condizioni vantaggiose. Vediamo alcune di queste opportunità, dalle detrazioni fiscali all’accessibilità ai mutui.
Il bonus verde è una detrazione Irpef delle spese sostenute nel 2018 per interventi di:
La detrazione spetta nella misura del 36%, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo:
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e manutenzione per l’esecuzione degli interventi.
Il bonus ristrutturazioni del 50% è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per le ristrutturazioni straordinarie delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
L’ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef o dall’Ires una parte degli oneri sostenuti per eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 per interventi sulle singole unità immobiliari, fino ai limiti massimi di spesa diversi per tipologia di intervento.
Il fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari fino a 250.000 euro avvalendosi delle garanzie statali per metà dell’importo. La garanzia statale è concessa al soggetto che richiede un mutuo prima casa, non superiore a 250.000 euro.
Il mutuo deve essere erogato per il solo acquisto o per l’acquisto e la ristrutturazione e/o accrescimento dell’efficienza energetica di un immobile localizzato in Italia che rispetti le seguenti caratteristiche:
Il fondo offre garanzie statali pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto, è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, ma prevede un tasso applicato al mutuo non superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge antiusura per:
Accedendo al fondo, la banca, garantita dallo Stato, non può richiedere al cittadino ulteriori garanzie personali oltre all’ipoteca e all’eventuale assicurazione.
La domanda di accesso al fondo deve essere presentata direttamente alla banca aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al fondo di garanzia per la prima casa disponibile sui siti di Consap e del Dipartimento del Tesoro e delle banche aderenti, il cui elenco sempre aggiornato è disponibile sul sito di Consap.
Si tratta di agevolazioni fiscali e garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale. Ad essere interessati sono tutti i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Le agevolazioni sono differenti in base all’età del soggetto all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria:
I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020 possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi i costi del leasing “prima casa”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Abi con le Associazioni dei consumatori hanno promosso due strumenti complementari che permettono di sospendere per un tempo determinato il pagamento delle rate dei finanziamenti in situazioni di temporanea difficoltà economica:
I due strumenti fanno riferimento ad eventi imprevisti di natura diversa, sempre connessi alla salute o al deteriorarsi della situazione lavorativa (la morte, un grave infortunio, la perdita del posto di lavoro o la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro).
Il fondo di solidarietà del Mef per i mutui prima casa consente di beneficiare della sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata del mutuo (se non superiore a 250.000 euro) in casi di improvvisa difficoltà economica del mutuatario (con Isee non superiore a 30.000 euro) dovuta al decesso di uno dei titolari, a un grave infortunio/handicap o alla perdita di lavoro.
L’accordo per il credito tra Abi e associazioni dei consumatori permette invece la sospensione fino a 12 mesi della sola quota capitale per i mutui ipotecari sull’abitazione principale nei casi di sospensione del lavoro o riduzione temporanea dell’orario lavorativo.