La legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche per quest’anno il bonus ristrutturazioni, ovvero la detrazione fiscale del 50% per gli interventi edilizi effettuati sul proprio immobile o sulle parti comuni dei condomini.
Puntuale è arrivata la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus risutrutturazioni, che prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazioni delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.
La principale novità del bonus ristrutturazione 2019 riguarda l’obbligo – introdotto a partire dallo scorso novembre – in caso di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di trasmettere i dati dell’intervento all’Enea entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Possono accedere al bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato. Non si tratta solo dei proprietari, ma anche di gode di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ovvero: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali; soggetti che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2016.
Chi ristruttura il proprio immobile può usufruire di una detrazione Irpef del 50% con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare.
Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui si è sostenuta la spesa e in quelli successivi.