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8/09/2017
Acquisti immobiliari: il conto deposito al notaio

A tutela delle compravendite immobiliari, la legge sulla concorrenza ha introdotto il conto deposito. Ecco di cosa si tratta.

Con l’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, legge n. 124 in vigore dal 29 agosto scorso, è stata introdotta una nuova normativa per la tutela delle transazioni immobiliari.

 

Questo strumento tutela le compravendite immobiliari e permette la verifica di assenza di gravami e formalita’ pregiudizievoli sulla compravendita, come ipoteche, sequestri, prignoramenti o vendite multiple dello stesso immobile, situazioni in cui diventa impossibile rientrare in possesso della cifra versata al venditore al momento del rogito.

In particolare la normativa introduce la facoltà di richiedere al notaio l’apertura di un conto deposito, un conto corrente sul quale verranno versate le somme quali i tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d’imposte e eventuali altre somme affidategli, soggette a obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori.

Sul conto potrà esser versato l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprieta’ o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito.

Il conto che il notaio aprirà sarà un conto dedicato, non facente parte del suo patrimonio personale e le somme versate sono considerate impignorabili.

 

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