Nel caso in cui la compravendita di un immobile risulti nulla, questo non esime il contribuente dall’obbligo di registrazione dell’atto, né dal pagamento delle imposte. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6834 del 19 marzo 2018.
Alla base dell’ordinanza c’è l’avviso di liquidazione di un’imposta di registro per l’anno 2015, relativa a un contratto di compravendita. Il contribuente impugnava in Commissione tributaria di primo grado l’avviso, spiegando che, essendo l’immobile adibito a uso civico, l’atto di compravendita era nullo e non poteva produrre effetti giuridici. La commissione accoglieva la richiesta del contribuente, una decisione confermata anche dalla commissione tributaria regionale, secondo la quale “beni immobili gravati da usi civici sono assimilabili ai beni demaniali e da ciò deriva l’inalienabilità, l’incommerciabilità e la non usucapibilità dei medesimi. Gli atti di trasferimento di beni gravati da usi civici, che non siano stati liberati attraverso i procedimenti di liquidazione previsti dalla Legge n. 1766/1927 e dalle Leggi regionali, sono viziati da nullità assoluta”.
L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione sulla base del principio che la nullità o l’annullabilità di un atto (nel caso concreto perché gravo da usi civili) non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e pagare la relativa imposta. Inoltre la scrittura privata esibita dalla contribuente è sia da un punto vista sostenziale sia da un punto di vista formale un contratto di compravendita.
A giudizio della suprema Corte il motivo è fondato e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione regionale. Secondo la Suprema Corte, infatti, in materia di imposta di registro, la nullità o l’annullabilità dell’atto imponibile non incidono sull’obbligo di chiederne la registrazione, né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta.
Costituisce motivo fondato solo per richiedere la restituzione dell’imposta già versata però non sulla base della invalidità dell’atto, ma sull’accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni: non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la nullità dell’atto, e la insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso.