Il decreto “Cura Italia” (dl n.18/2020) ha previsto tra le altre cose la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi. In tema di imposta di registro sul contratto di locazione, cosa accade?
L’articolo 62, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recita: “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
In base a quanto disposto, come regolarsi per il versamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un contratto di locazione?
Rispondendo al quesito di un contribuente, Fisco Oggi ha chiarito che, “se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e ci si avvale della sospensione dell’adempimento prevista dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge n. 18/2020”, il versamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di locazione rientra tra gli adempimenti sospesi dal decreto “Cura Italia”, “in tali situazioni si potrà effettuare la registrazione e il relativo versamento dell’imposta di registro entro il 30 giugno 2020”.
La rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, “poiché il versamento dell’imposta di registro è subordinato alla richiesta di registrazione del contratto, nel caso in cui non si richieda la registrazione, avvalendosi della sospensione di tale adempimento, non occorrerà effettuare il relativo pagamento dell’imposta. Se, però, nonostante il beneficio della sospensione, si richiede comunque la registrazione del contratto, occorre anche versare l’imposta”. Dipende dunque dal fatto se si richieda o meno la registrazione del contratto.