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17/04/2020
Sospensione mutuo prima casa per il coronavirus: dieci cose da sapere prima di richiederla

Con il dl Cura Italia è stata introdotta la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo prima casa per i cittadini in difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus. Ma ecco dieci cose che devi assolutamente sapere prima di richiederla

  1. La tempistica – per l’effettiva sospensione della rata del mutuo si tratta di tempistiche non proprio brevi. Dopo l’invio della domanda si hanno a disposizione dieci giorni per completare la documentazione; 15 giorni per l’istruttoria di Consap, 5 giorni lavorativi per l’esisto dell’istruttoria da parte della banca e altri 35-40 per l’effettiva sospensione della rata. Ma attenzione: la sospensione della moratoria decorrere dalla data dell’invio della richiesta e non dall’effettiva sospensione.
  2. Sospensione delle rate non pagate fino a 90 giorni – Nella moratoria sono inclusi i mancati pagamenti fino a 90 giorni prima della data di presentazione della richiesta, ovvero per i tre mesi precedenti la richiesta.
  3. Compresi anche i mutui già sospesi – Si può richiedere la sospensione delle rate anche per un mutuo per cui si era già richiesta la sospensione in passato e questo non conterà nei 18 mesi. Sempre e quando si sia in regola con il pagamento da almeno tre mesi.
  4. Adesione della banca al Fondo – Naturalmente per accedere alla sospensione è necessario che la stessa banca abbia aderito al Fondo nazionale Gasparrini.
  5. Procedure per il lockdown – In periodo di lockdown si semplificano le procedure per l’invio del modulo che può avvenire anche online. Anche l’impiegato di banca può inviarlo così a Consap, lasciando in bianco il riquadro 2 e inserendo i dati nel campo note. In ogni caso  è obbligatorio allegare la certificazione del datore di lavoro e l’autodichiarazione sul fatturato.
  6.  Obbligatorio indicare la durata della sospensione – Attenzione a indicare la durata della sospensione richiesta, pena rigetto della stessa. In caso di incertezza meglio indicare la durata minore (sei mesi) e poi rinnovare la domanda.
  7. Sospensione per altre tipologie di mutui – Sospensione per i mutui fino a 250mila euro contratti oltre che per l’acquisto della prima casa anche per ristrutturazione e liquidità.
  8. Considerare il pagamento degli interessi – A carico del mutuatario rimane il 50% della quota interessi (il cui incasso Consap ha chiesto di rimandare in un secondo momento) quindi sempre meglio valutare se conviene la sospensione o un’eventuale rinegoziazione o surroga.
  9. Ampliamento della sospensione – Con successive correzioni al decreto sono stati inclusi nella moratoria anche i mutui stipulati da meno di un anno e la sopensione è stata estesa anche alle ditte individuali e artigiani.
  10. Esclusi i mutui stipulati con Fondo di Garanzia – Per il momento e salvo successive revisioni da parte del governo sono esclusi i mutui contratti con il ricorso al Fondo nazionale di garanzia mutui prima casa.
 

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