Come possiamo dimostrare la data in cui è stato realizzato un immobile e quindi anche un eventuale abuso edilizio?
Per rispondere a questa domanda viene in aiuto la sentenza n. 198, del TAR Liguria, sez. I, del 14 marzo 2022, recentissima, che ha stabilito come il cittadino possa dimostrare che un immobile è stato realizzato entro una data definita, quale sia la ripartizione dell’onere della prova e quali siano i mezzi di prova.
Comprovare la data di realizzazione di un edificio o una parte di immobile può essere utile al cittadino proprietario dello stesso, in alcune situazioni:
I giudici del TAR Liguria con la sentenza n. 198 del 14 marzo 2022 hanno sottolineato che l’onere di provare l’epoca di realizzazione di un immobile è a carico del privato: come riportato nell’articolo 2697 del Codice civile è solo l’interessato, che può “fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto” di cui è proprietario.
In pratica, spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, compresa la data di realizzazione dell’intervento edilizio. Vediamo quali sono i documenti idonei e quali no.
La ricerca della data di costruzione di un manufatto edilizio è spesso richiesta come prova nei casi di condono di abuso edilizio.
A tale scopo l’interessato potrà fornire documentazione e principi di prova concernenti la collocazione del manufatto, tanto nello spazio, quanto nel tempo come:
Potrà anche fornire prove tecniche:
Le mappe catastali hanno solo valenza fiscale e dalle stesse non si può risalire con certezza all’epoca di costruzione di un manufatto.
Tra i documenti che possono comprovare invece la data di esecuzione di un abuso edilizio hanno importante valore:
I rilievi aerofotogrammetrici sono riconosciuti atti strumentali di rilievo che possono assumere efficacia probatoria. Nella prassi, nei casi di abusivismo edilizio, è l’amministrazione a servirsi di questi mezzi per contrastare le pretese del privato: il proprietario dovrà quindi mostrare una prova contraria a quanto dimostrato dall’amministrazione tramite i rilievi aerofotogrammetrici, che sono a suo carico.
Al contrario non ha nessun valore una fotografia a colori priva di data certa, non eseguita dunque con tecnologia mirata da perito tecnico.
In giudizio si possono anche includere testimonianze giurate ma vediamo cos’è emerso dal Tar Liguria.
Ai fini della determinazione della data di realizzazione di un manufatto, le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono irrilevanti.
Nel caso specifico, i giudici del TAR Liguria hanno ribadito che tali dichiarazioni non sono utili allo scopo, visto che alle stesse, nel processo amministrativo, non può riconoscersi alcun valore probatorio, in quanto “si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme – di cui all’art. 63, co. 3, cod. proc. Amministrativo – e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti”.
Sempre nel caso specifico, sono risultate prive di riscontro obiettivo anche:
Insufficiente anche la dichiarazione rilasciata dal costruttore ed anche la presentazione di una scrittura privata di compravendita.