Con la risposta n. 523, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il superbonus 110 per cento spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, i cosiddetti interventi “trainanti”, nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi, gli interventi “trainati”. Vediamo nel dettaglio tutto quello che serve sapere.
Gli interventi devono essere realizzati:
Particolari delucidazioni sono state offerte con la circolare n. 24/E del 2020. Nello specifico, sono stati definiti “trainanti o principali” gli interventi:
Gli interventi “trainati“, invece, comprendono:
In merito all’ammissione al superbonus per tali interventi, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che “la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1 (…)”.
Tra gli interventi “trainati“, la circolare n. 24/E del 2020 ricomprende anche:
Per quanto riguarda gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, la circolare n. 24/E del 2020 ha precisato che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla “installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus”. In considerazione di tali chiarimenti, si ritiene possano essere “trainati” da un intervento antisismico “trainante” solo gli interventi consistenti nell’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
Ulteriori importanti chiarimenti in merito agli interventi agevolabili si possono trovare nella guida dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110 per cento. Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi principali o trainanti e quali gli interventi aggiuntivi o trainati.
Partiamo innanzitutto dagli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi. E’ possibile usufruire del superbonus 110 per cento nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Per questi interventi il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
C’è poi la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. In questo caso si parla degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
Solo per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
Il superbonus 110 per cento spetta poi per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.
C’è poi la detrazione per gli interventi antisismici che è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il superbonus 110 per cento spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
E’ possibile poi sfruttare il superbonus 110 per cento per interventi aggiuntivi o trainati, eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.
Nello specifico, il superbonus 110 spetta per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Gli interventi di efficientamento energetico trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi di efficientamento energetico danno diritto al superbonus 110 per cento, a prescindere dalla effettuazione degli interventi trainanti, qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Gli interventi però devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
C’è poi il tema dell’installazione di impianti solari fotovoltaici. In questo specifico caso, il superbonus 110 per cento si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Per quanto riguarda infine l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se è eseguita insieme a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al superbonus, la detrazione prevista dall’ecobonus, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.