La proroga sugli interventi di demolizione e ricostruzione non si applica agli edifici unifamiliari: lo ha chiarito il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze Federico Freni, in ottica di sciogliere qualsiasi dubbio sulle scadenze. Vediamo, nel dettaglio, il chiarimento.
Il dubbio circa le scadenze riguardanti i lavori nelle abitazioni unifamiliari nasce da una formulazione ambigua della legge di Bilancio 2022, che modifica il Decreto Rilancio. Il chiarimento da parte del Sottosegretario Freni si è reso necessario, nello specifico, circa fraintendimenti che poteva generare il comma 8 bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio: tale comma stabilisce che il Superbonus 110% spetta fino al 31 dicembre 2025, in alcuni casi, per esempio per i condomini e per i proprietari unici di edifici da due a quattro unità, anche per interventi di demolizione e ricostruzione. Si potrebbe quindi pensare che gli edifici unifamiliari (le villette) siano inclusi tra i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione fino al 2025. A sciogliere questo nodo interpretativo, arriva la risposta del Mef.
Superbonus e edifici unifamiliari: le scadenze 2022 Freni ha confermato che la scadenza del Superbonus, per gli edifici unifamiliari, a prescindere dal tipo di intervento realizzato, resta il 30 giugno 2022; se per tale data è stato completato il 30% dei lavori, la scadenza è 31 dicembre 2022. Il Sottosegretario, inoltre, ha spiegato che la percentuale del 30%, nel caso di interventi agevolati con più bonus edilizi, deve essere calcolata sull’intervento complessivamente considerato e non solo sulle lavorazioni agevolate con il Superbonus.